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Residenza protetta per anziani > Regolamento


REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI “FRANCESCA ROSSI FIGARI”

 APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N.26 DEL 31.07.2003 E MODIFICATO CON ATTI CONSILIARI N. 36 DEL 28.11.2003 E N. 13 DEL 24.03.2006

Art. 1 – Obiettivi

La Residenza protetta comunale “Francesca Rossi Figari” situata in Via Angelo Serafino Rossi n.31, è un servizio residenziale che accoglie l’anziano quando, per una molteplicità di cause, non sia più in grado di condurre una vita autonoma.
La struttura si configura come un servizio collegato con gli altri servizi del territorio (sociali, domiciliari, sanitari, etc.) e come una realtà aperta capace di offrire possibilità ed occasioni di confronto con la realtà esterna.

Le finalità istituzionali del servizio sopra citato hanno come fondamento il rispetto della dignità e della personalità di ogni ospite e mirano a:
• ritardare il decadimento delle condizioni psico-fisiche delle persone ospitate;
• evitare l’isolamento creando momenti di socializzazione e favorendo rapporti con il contesto
sociale esterno.

Art. 2 – Destinatari

Sono destinatari del servizio oggetto del presente regolamento, i cittadini che abbiano compiuto il 65° anno di età o che si trovino in condizione di anticipata senescenza.

La struttura è in grado di ospitare fino ad un massimo di 24 ospiti.

Nella Residenza Protetta Comunale possono essere ammessi anziani autosufficienti, non autosufficienti parziali e non autosufficienti totali nel numero massimo previsto dall’autorizzazione al funzionamento.

E’ prevista la possibilità per il Comune di stipulare apposite convenzioni con la ASL 3 Genovese al fine di attivare posti di residenzialità extra ospedaliera nel territorio di competenza.

Art. 3 – Criteri di ammissione

La domanda di ammissione (allegato A) deve essere sottoscritta dall’interessato e da un familiare che si impegna in solido al pagamento del costo del servizio (retta); se l’interessato risulta interdetto la domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal tutore.
Qualora l’interessato non fosse in grado di decidere autonomamente, la domanda di ammissione può essere sottoscritta da un parente.

La domanda deve essere indirizzata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune – Piazza Matteotti 3 16013 Campo Ligure.

Il servizio é riservato a:
A) i cittadini residenti nel Comune di Campo Ligure negli ultimi 5 anni consecutivi e/o a coloro che siano stati residenti nel Comune di Campo Ligure in passato per un periodo continuativo non inferiore 25 anni
B) ai residenti di altri Comuni del Ambito territoriale sociale n. 33 con titoli di precedenza nel caso di:
nucleo familiare formato dal solo richiedente
nucleo familiare comprendente il richiedente ed il coniuge a carico
nucleo familiare nel quale il richiedente risiede con i figli maggiorenni
I titolo del precedente comma trovano applicazione soltanto dopo aver esaurito le esigenze
di cui ai unti A e B

In caso di disponibilità di posti é possibile l’ammissione a tempo determinato, su richiesta degli interessati, da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 90 giorni, in caso di ospiti residenti come da comma 3 punto A l’ammissione a tempo determinato può essere rinnovata o trasformata in ammissione a tempo indeterminato

In caso di domande superiori alla disponibilità di posti sono predisposte tre liste d’attesa ( I lista d’attesa residenti, II lista d’attesa residenti nei comuni dell’A.T.S., III lista d’attesa residenti in altri comuni) in ordine cronologico rispetto alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto nelle disposizioni del presente articolo.

L’ammissione sarà subordinata alla disponibilità di posti letto per uomo o per donna.

Qualora l’ammissione al servizio avvenga sei mesi dopo la data dell’ultima valutazione multidisciplinare è necessario un aggiornamento della situazione sanitaria.

Ogni ammissione, ivi compresa quella dagli ospiti in regime di convenzione con la ASL 3 Genovese, è subordinata alla presentazione della documentazione prevista dall’art. 4 del presente regolamento.

Art. 3 bis – “Unità di Valutazione Multidisciplinare”

E’ istituita una Unità di Valutazione Multidisciplinare formata dal Responsabile Sanitario della Residenza Protetta, dall’Assistente Sociale Comunale e dall’Infermiere Professionale Responsabile. L’Unità di Valutazione Multidisciplinare esamina i requisiti oggettivi, cura l’istruttoria ed esegue la valutazione tecnica. A conclusione dell’iter l’Unità di Valutazione Multidisciplinare trasmette la documentazione al Comitato di Garanzia per l’espressione del proprio parere.

Art. 4 – Documentazione richiesta

Il richiedente deve comprovare la propria situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale (I.S.E.E.)
Gli interessati devono produrre autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni; da parte dell’ufficio potrà essere richiesta eventuale documentazione.

Alla domanda di ammissione è necessario allegare la seguente documentazione:

• atto di impegno dei parenti obbligati ai sensi dell’art. 33 del Codice civile per il pagamento in solido della retta (allegato B)
• certificazione del medico curante relativa allo stato di salute, alle patologie pregresse ed in atto ed alle terapie praticate e attestante l’assenza di malattie contagiose infettive o mentali;
• copia del modello A-San (attestante il grado di invalidità civile riconosciuto).
Gli interessati devono sottoscrivere apposita autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (allegato C).

In caso di richiesta al Comune (A.T.S.) di integrazione della retta, l’anziano e/o i soggetti obbligati, dovranno esentare l’attestazione ISEE e sottoscrivere l’allegato D che è parte integrante del seguente regolamento.

Art. 5 – Ammissioni e Dimissioni

I provvedimenti di ammissione e dimissione di anziani dal servizio sono assunti con Determinazione Dirigenziale su proposta dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare che ha inoltre il compito di rivalutare i soggetti ammessi con cadenza semestrale.

In caso di richiesta di proroga dell’ammissione in R.P. sarà concessa la sospensione temporanea per un periodo di sei mesi salvo esplicita richiesta di riammissione dell’interessato o del familiare impegnato in solido al pagamento della retta.

Qualora non sussistano più i requisiti per la permanenza in struttura, l’Unità di Valutazione Multidisciplinare avvia la pratica per il trasferimento dell’ospite ad altra struttura idonea alle sopraggiunte esigenze.

L’ammissione in R.P. in deroga a quanto previsto dagli artt. 3 e 3 bis del presente regolamento, può avvenire nei casi di urgenza per anziani residenti privi di soggetti obbligati o con obbligati che per oggettive condizioni non sono in grado di provvedere alla loro assistenza; l’ammissione in tal caso ha carattere temporaneo e dovrà risolversi o con la dimissione o con il definitivo inserimento sentito il parere del Comitato di Garanzia.

La dimissione di un ospite in caso di ammissione a tempo indeterminato è conseguente:
• alla richiesta dello stesso;
• alla richiesta di un familiare in caso di anziano non più in grado di decidere autonomamente o del tutore;
• al riconoscimento da parte del servizio sanitario di uno stato di pericolosità per sè e per gli altri;
• all’assenza temporanea prolungata per oltre un mese e non dovuta a motivi sanitari o a particolari situazioni, non preventivamente concordate con l’ufficio competente;
• al mancato pagamento, senza motivata giustificazione, di due mensilità consecutive.

In caso di dimissioni volontarie l’ospite o i suoi familiari sono tenuti a dare un preavviso di 15 giorni.

Art. 6 – Pagamento della retta

Il costo del servizio, definito retta, è a carico dei fruitori ed è determinato annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

Gli ospiti devono provvedere al pagamento della retta mensilmente, entro e non oltre il decimo giorno di ogni singola mensilità, mediante versamento o accreditamento alla Tesoreria Comunale di Campo Ligure.

Qualora il richiedente non sia in grado di coprire con il proprio reddito il costo del servizio sono chiamati a concorrere alla copertura della spesa i firmatari dell’apposito impegno (allegato B).

Il Distretto Sociale versa le integrazioni delle rette dovute per i propri assistiti su rendicontazione della spesa da parte degli Uffici finanziari del Comune di Campo Ligure.

Le variazioni di retta sono comunicate agli interessati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno trenta giorni prima dell’applicazione delle stesse.

Nei casi di assenza temporanea degli ospiti, causa gravi problemi di salute, per periodi superiori a 15 giorni e inferiori a 90 giorni, sarà riconosciuta una riduzione della retta per una somma equivalente al costo effettivo dei pasti non consumati.

In caso di dimissioni volontarie senza che sia stato dato il previsto preavviso, l’ospite e/o gli obbligati sono tenuti al pagamento di una quota pari a 15 giorni di retta.

Art. 7 – Rimborsi

In caso di decesso dell’ospite gli eredi o i soggetti che hanno firmato l’apposito impegno al pagamento hanno diritto alla restituzione della quota pagata anticipatamente nella misura corrispondente ai giorni non fruiti, previa presentazione della seguente documentazione:
a) domanda in carta semplice;
b) atto notorio che dimostri la legittimità dell’erede;
c) eventuale delega alla riscossione se sussistono più eredi.
La restituzione della somma di cui sopra avrà luogo dopo la detrazione di eventuali spese sostenute dal Comune. La rinuncia da parte degli eredi alla restituzione della quota non costituisce obbligo per il Comune all’assunzione dell’onere dei funerali.

Art. 8 – Vita comunitaria

Ogni ospite deve poter continuare a soddisfare le proprie esigenze nel rispetto delle regole di vita comunitaria, può portare con sé piccoli oggetti personali, compatibilmente con lo spazio a disposizione; ricevere visite tutti i giorni; partecipare alle attività proposte secondo le proprie inclinazioni, interessi e disponibilità; assentarsi dalla Residenza Protetta previo avviso ai responsabili e fornendo il recapito provvisorio.

All’ospite è garantita ogni forma di assistenza spirituale, sociale e di ogni altra natura con intervento anche di figure esterne.

In casi eccezionali ed autorizzati dal Responsabile Sanitario é consentita la presenza di 1 familiare ore 24/24.

Le funzioni di assistenza tutelare agli ospiti sono consentite soltanto al personale che opera presso la struttura.

Sono previste attività ricreative e culturali aventi lo scopo di stimolare la partecipazione alla vita sociale; dette attività possono essere svolte sia negli spazi della struttura sia all’esterno.

Nello stabilire gli abbinamenti degli ospiti nelle camere il personale della struttura deve basarsi, per quanto possibile, sugli elementi risultanti dalle indicazioni del servizio sociale, dal progetto individualizzato e dalle particolari caratteristiche psicosociali di ogni ospite.

Le camere singole presenti in numero limitato verranno di norma assegnate agli ospiti in più gravi condizioni di salute o con specifiche patologie.
L’assegnazione di una determinata camera e/o un abbinamento non costituiscono per l’ospite un diritto e possono essere modificati a giudizio dell’ Unità di Valutazione Multidisciplinare ogni qualvolta si renda necessario informato l’ospite e i parenti.

Gli ospiti sono tenuti a rispettare le regole di vita comunitaria e a fare in modo che il loro comportamento individuale non arrechi disturbo agli altri e non provochi danni alle persone ed agli oggetti appartenenti alla comunità.

Agli ospiti sono somministrati i seguenti pasti: colazione, pranzo, merenda, cena.
Il menù viene articolato tenendo conto delle stagioni e dei relativi prodotti, nell’intento di soddisfare le esigenze degli ospiti non trascurando le indicazioni prescritte dalla Direzione Sanitaria.

Art.9 – Comitato di Garanzia

Viene istituito per il servizio oggetto del presente Regolamento un Comitato di Garanzia con le seguenti funzioni:
• esprime il proprio parere sulle domande di ammissione;
• controlla la gestione corretta della lista d’attesa;
• verifica la qualità, come previsto dalla normativa regionale;
• rileva il grado di soddisfazione da parte dei fruitori del servizio;
• vigila sulla corrispondenza tra funzionamento del servizio e finalità indicate dalla amministrazione comunale;
• segue l’evoluzione dei bisogni, rileva le nuove problematiche sul territorio e all’interno del servizio e le segnala ai servizi sociali;

Il Comitato di garanzia è composto da sette membri designati dal Consiglio Comunale di cui due in rappresentanza della minoranza.
L’attività lavorativa e/o la carica ricoperta dai membri non deve contrastare con le funzioni svolte dal Comitato di Garanzia.

Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal Comitato stesso nel suo seno, dura in carica e decade per scadenza del mandato o scioglimento del Consiglio Comunale.
Il Comitato si riunisce una volta al mese ed ogni qualvolta lo richieda una situazione urgente; è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da far pervenire ai componenti 5 giorni prima della seduta, per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. I membri del Comitato di Garanzia che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza e la sostituzione sono pronunciate dal Consiglio Comunale.Le funzioni di segretario sono svolte da un componente del Comitato nominato dal Comitato stesso, verbalizza ogni riunione ed il verbale viene approvato nella riunione successiva.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni previste dal presente art. sono svolte dal Vice Presidente.
Il comitato di garanzia si avvale della collaborazione dell’Assistente Sociale Comunale.


Art. 10 – Volontariato

E’ prevista la presenza di volontari all’interno del servizio secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

L’attività svolta dai volontari deve essere coerente con le finalità del servizio, deve tendere al conseguimento degli obiettivi prefissati ed operare in base ad un piano programmatico concordato con l’Unità di Valutazione Multidisciplinare.

Art. 11 – Disposizioni di carattere generale.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento dei servizi sociali Distrettuali, allo Statuto Comunale ed in quanto applicabili, agli altri Regolamenti del Comune di Campo Ligure.
Il presente Regolamento sostituisce ogni altra disposizione attinente alla Residenza Protetta Comunale “Francesca Rossi Figari”.
La modifica o l’integrazione degli allegati al presente Regolamento avviene tramite provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 12 – Norma Transitoria

In sede di prima applicazione del seguente Regolamento, fino alle prossime consultazioni elettorali, fanno parte del Comitato di Garanzia di cui all’art. 9 i membri designati dal Consiglio Comunale in data 09.07.2004 quali componenti del Comitato di Amministrazione della Residenza Protetta per il quinquennio 2004/2009.