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§ 3.1.77 - L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.
Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari
Settore: Codici regionali
Regione: Liguria
Materia: 3. sviluppo economico
Capitolo: 3.1 turismo
Data: 07/02/2008
Numero: 2
Sommario
Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme per la disciplina dell’offerta turistica [...]
Art. 2 (Regolamenti di attuazione)
1. La Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Province, l’ANCI e le [...]
Art. 3 (Caratteristiche delle strutture ricettive)
1. Le strutture ricettive garantiscono:
Art. 4 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende:
Art. 5 (Strutture ricettive alberghiere)
1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione [...]
Art. 6 (Alberghi)
1. Sono alberghi le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti [...]
Art. 7 (Residenze turistico-alberghiere)
1. Sono residenze turistico-alberghiere (R.T.A.), anche denominate [...]
Art. 8 (Residenze d’epoca)
1. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive alberghiere ubicate in [...]
Art. 9 (Locande)
1. Sono locande le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio [...]
Art. 10 (Albergo diffuso)
1. L’albergo diffuso è una struttura ricettiva atta a fornire alloggio e [...]
Art. 11 (Dipendenze)
1. Gli esercizi alberghieri di cui al presente capo possono svolgere la [...]
Art. 12 (Strutture ricettive all'aria aperta)
1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a [...]
Art. 13 (Villaggi turistici)
1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità [...]
Art. 14 (Campeggi)
1. Sono campeggi le strutture ricettive organizzate per la sosta e il [...]
Art. 15 (Strutture ricettive all’aria aperta gestite dalle associazioni senza scopo di
lucro)
Art. 16 (Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi)
(6)
Art. 17 (Divieti)
1. Nei complessi ricettivi all’aria aperta disciplinati dal presente capo, [...]
Art. 18 (Tipologie)
1. Il presente titolo individua e disciplina le seguenti strutture [...]
Art. 19 (Case per ferie)
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno [...]
Art. 20 (Ostelli per la gioventù)
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il [...]
Art. 21 (Rifugi alpini ed escursionistici)
1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità [...]
Art. 22 (Affittacamere)
1. Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed [...]
Art. 23 (Bed & breakfast)
1. Costituisce struttura ricettiva a conduzione familiare denominata "bed [...]
Art. 24 (Case e appartamenti per vacanze)
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile [...]
Art. 25 (Appartamenti ammobiliati ad uso turistico)
1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio di case e appartamenti [...]
Art. 26 (Mini-aree di sosta)
1. Gli enti locali possono allestire mini-aree di sosta aventi un minimo [...]
Art. 27 (Aree di sosta)
1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate alla sosta e al [...]
Art. 28 (Norma di rinvio)
1. La disciplina degli agriturismi è contenuta nella vigente normativa [...]
Art. 29 (Tipologie)
1. Il presente titolo individua e disciplina le seguenti strutture [...]
Art. 30 (Stabilimenti balneari)
1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree [...]
Art. 31 (Spiagge libere attrezzate)
1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree [...]
Art. 32 (Spiagge libere)
1. Sono spiagge libere le aree, di norma poste in aree demaniali, [...]
Art. 33 (Spiagge asservite a strutture ricettive)
1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive quelle riservate, ai sensi [...]
Art. 34 (Norme comuni alle strutture balneari)
1. Alle strutture balneari di cui al presente capo si applicano le [...]
Art. 35 (Centri di immersione e di addestramento subacqueo)
1. I centri di immersione e di addestramento subacqueo iscritti al [...]
Art. 36 (Complessi turistico ricettivi)
1. Qualora strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta, case e [...]
Art. 37 (Denominazione)
1. Nel territorio comunale non possono essere utilizzate, per la medesima [...]
Art. 38 (Denominazioni aggiuntive)
1. I regolamenti possono individuare denominazioni aggiuntive utili alla [...]
Art. 39 (Segno distintivo e insegna)
1. Le strutture ricettive e balneari espongono un segno distintivo che [...]
Art. 40 (Periodi di apertura)
1. Le strutture ricettive, con esclusione di quelle gestite con carattere [...]
Art. 41 (Elenco regionale delle strutture ricettive e balneari)
1. La Regione, nell’ambito del proprio sistema informativo regionale di [...]
Art. 42 (Stipula polizza assicurativa)
1. I titolari delle strutture ricettive e balneari disciplinate dalla [...]
Art. 43 (Uso occasionale di strutture a fini ricettivi)
1. L'uso occasionale a fini ricettivi di strutture, anche galleggianti, [...]
Art. 44 (Strutture ubicate nel territorio di più Comuni)
1. Ai fini della presente legge le strutture ricettive e balneari che [...]
Art. 45 (Multiproprietà)
1. I regolamenti disciplinano le modalità di gestione delle strutture [...]
Art. 46 (Conversione di tipologie)
1. Per gli esercizi ricettivi, con esclusione di quelli di cui [...]
Art. 47 (Modalità di calcolo)
1. I risultati di calcolo relativi alle percentuali previste nella [...]
Art. 48 (Classificazione delle strutture ricettive e balneari)
1. Le strutture ricettive di cui al Titolo II sono classificate dalle [...]
Art. 49 (Attribuzione della classificazione e sua validità)
1. L’attribuzione del livello di classificazione è obbligatoria ed è [...]
Art. 50 (Classificazione provvisoria)
1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al titolo II o di [...]
Art. 51 (Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione)
1. Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto [...]
Art. 52 (Qualità delle strutture ricettive e balneari)
1. Gli immobili sedi delle strutture ricettive, le opere di difficile e [...]
Art. 53 (Elenco caratteristiche qualitative)
1. La Regione, anche avvalendosi dei Comitati Tecnici di cui all’articolo [...]
Art. 54 (Comitati tecnici)
1. E’ istituito, presso ogni Provincia, un Comitato tecnico con funzioni [...]
Art. 55 (Valorizzazione dell’offerta turistica)
1. Al fine di pervenire alla valorizzazione dell’offerta ricettiva e [...]
Art. 56 (Autorizzazione all’esercizio)
1. L’esercizio delle attività in strutture ricettive alberghiere, all’aria [...]
Art. 57 (Sospensione della autorizzazione)
1. Il Comune sospende l’autorizzazione all’esercizio di una struttura di [...]
Art. 58 (Revoca della autorizzazione)
1. Il Comune revoca l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di una [...]
Art. 59 (Sospensione temporanea volontaria)
1. I titolari delle strutture disciplinate dalla presente legge, che [...]
Art. 60 (Prezzi delle strutture)
1. I titolari delle strutture ricettive, inclusi gli agriturismo, delle [...]
Art. 61 (Vigilanza e sanzioni)
1. Spettano alle Province e ai Comuni le funzioni di vigilanza rispetto [...]
Art. 62 (Sanzioni comuni alle strutture ricettive e balneari)
(10)
Art. 63 (Sanzioni relative al Titolo II: strutture alberghiere e all’aria aperta)
(11)
Art. 64 (Sanzioni relative al Titolo III: altre strutture ricettive)
(14)
Art. 65 (Sanzioni relative agli appartamenti ammobiliati per uso turistico)
(15)
Art. 66 (Sanzioni relative al Titolo IV: strutture balneari)
(16)
Art. 67 (Sanzioni relative al Titolo V: norme comuni)
(17)
Art. 68 (Sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi)
(18)
Art. 69 (Norme transitorie comuni)
1. In sede di prima applicazione della presente legge i titolari delle [...]
Art. 70 (Norme transitorie per le strutture ricettive alberghiere)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 69 comma 1, le strutture [...]
Art. 71 (Norme transitorie per le strutture ricettive all’aria aperta)
(22)
Art. 72 (Norme transitorie per le altre strutture ricettive e balneari)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, fermo restando [...]
Art. 73 (Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 74 (Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo [...]
§ 3.1.77 - L.R. 7 febbraio 2008, n. 2.
Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari
(B.U. 13 febbraio 2008, n. 1)
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme per la disciplina dell’offerta turistica regionale esercitata attraverso:
a) le strutture ricettive;
b) le strutture balneari;
c) i centri di immersione e di addestramento subacqueo.
2. Le funzioni amministrative previste dalla presente legge, se non espressamente mantenute alla Regione o esercitate dai Comuni, sono attribuite alle Province competenti per territorio.
Art. 2. (Regolamenti di attuazione)
1. La Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Province, l’ANCI e le Associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive e balneari più rappresentative a livello regionale e previo parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto della Regione, approva i regolamenti di attuazione della presente legge.
2. I regolamenti disciplinano i requisiti tecnico-estetici, igienico-sanitari, le dotazioni e le caratteristiche che devono possedere le strutture disciplinate dalla presente legge nonché i servizi che devono essere forniti dalle stesse.
3. Per gli edifici di interesse storico, culturale, architettonico i Comuni aventi un numero di residenti non superiore a 5.000, possono prevedere, con deliberazione del Consiglio comunale, deroghe ai requisiti igienico sanitari previsti nel regolamento relativo alle strutture ricettive di cui al Titolo III qualora la conformazione strutturale e architettonica dell’organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate dal regolamento medesimo.
Art. 3. (Caratteristiche delle strutture ricettive)
1. Le strutture ricettive garantiscono:
a) la gestione unitaria dei servizi di pernottamento, secondo quanto previsto dai regolamenti;
b) l’offerta libera e indifferenziata al pubblico, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Art. 4. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende:
a) per "attività a carattere occasionale o saltuario" l'attività esercitata per non oltre duecentodieci giorni all'anno, anche non consecutivi;
b) per "titolare" il soggetto autorizzato alla gestione dell'attività ricettiva;
c) per "occupazione delle piazzole delle strutture ricettive all’aria aperta" la superficie coperta con gli allestimenti tipici dei campeggi e dei villaggi turistici, comprese le proiezioni degli eventuali sbalzi delle coperture.
TITOLO II
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED ALL’ARIA APERTA
CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Art. 5. (Strutture ricettive alberghiere)
1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria, aventi le caratteristiche previste dalla presente legge, che offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.
2. Sono strutture ricettive alberghiere:
a) gli alberghi;
b) le residenze turistico-alberghiere;
c) le residenze d’epoca;
d) le locande;
e) gli alberghi diffusi.
Art. 6. (Alberghi)
1. Sono alberghi le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione, salvo quanto disposto al comma 2, di cucina o posto-cottura, purché posseggano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari e forniscano i servizi previsti dallo specifico regolamento.
2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative, di tipo residenza turistico-alberghiera, dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva effettiva dell’esercizio.
Art. 7. (Residenze turistico-alberghiere)
1. Sono residenze turistico-alberghiere (R.T.A.), anche denominate residenze alberghiere, le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o posto-cottura, salvo quanto disposto al comma 2. E’ consentita la presenza di unità abitative costituite da tre locali, con cucina o posto-cottura, in numero non superiore al 30 per cento delle unità abitative complessive.
2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di camere del tipo albergo, non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva effettiva dell'esercizio.
3. Le nuove strutture sono costituite da un’unica unità immobiliare catastale, anche articolata in più edifici, soggetta a specifico vincolo a R.T.A. e non possono essere oggetto di successivi mutamenti di destinazione d’uso in residenza, pure in assenza di opere edilizie (1).
4. I requisiti e i vincoli di cui al comma 3 sono riportati nel titolo edilizio che abilita la realizzazione di tali strutture e trascritti nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari, con obbligo di accatastamento come unica unità immobiliare di categoria produttiva (2).
Art. 8. (Residenze d’epoca)
1. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), nei quali permangono e sono ancora leggibili, anche in parte, le strutture, la configurazione distributiva degli spazi, gli apparati decorativi, le sistemazioni e gli arredi riferiti alla originaria destinazione. Gli edifici devono risultare in buono stato di conservazione e manutenzione.
Art. 9. (Locande)
1. Sono locande le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in non più di sei e non meno di tre unità abitative costituite da camere, anche dotate di eventuali locali accessori, con esclusione di cucina o posto-cottura purchè posseggano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari e forniscano i servizi previsti dallo specifico regolamento.
Art. 10. (Albergo diffuso)
1. L’albergo diffuso è una struttura ricettiva atta a fornire alloggio e servizi complementari, sia obbligatori che facoltativi, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, avente una capacità ricettiva non inferiore a 30 posti letto e localizzata in centri storici di Comuni non costieri aventi le caratteristiche di cui allo specifico regolamento.
2. L’albergo diffuso è compatibile con la destinazione urbanistica turistico-ricettiva e residenziale.
Art. 11. (Dipendenze)
1. Gli esercizi alberghieri di cui al presente capo possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e di regola gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui allo specifico regolamento.
CAPO II
STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
Art. 12. (Strutture ricettive all'aria aperta)
1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree idonee, recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in proprie dotazioni sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
2. La gestione unitaria della struttura può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorazione, spaccio commerciale, bar e rimessaggio dei mezzi di pernottamento.
3. Le strutture ricettive all’aria aperta si distinguono in:
a) villaggi turistici;
b) campeggi.
4. Per quanto non previsto dal presente capo le strutture ricettive all'aria aperta sono assoggettate alla disciplina delle strutture alberghiere, in quanto applicabili.
Art. 13. (Villaggi turistici)
1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unità abitative di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) e b) inserite in piazzole (3).
2. Nei villaggi turistici è garantita la presenza di piazzole destinate agli alloggi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a campeggio o l’occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto all’articolo 14, comma 3, nel limite massimo, per quest’ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.
Art. 14. (Campeggi)
1. Sono campeggi le strutture ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan e autocaravan che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporto eccezionale.
2. Nei campeggi è garantita la presenza di piazzole destinate ai mezzi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita la destinazione a villaggio turistico o l’occupazione in modo stanziale nel limite massimo, per quest’ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.
3. Ai sensi della presente legge per occupazione stanziale si intende l’occupazione delle piazzole nelle strutture ricettive all’aria aperta con allestimenti aventi le caratteristiche di cui all’articolo 16, comma 1, lettere b) e c). Tale occupazione, di durata temporanea, è consentita per periodi limitati e comunque non superiori al periodo di apertura del complesso ricettivo ed eventualmente rinnovabili. L’occupazione è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all’occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi a cura del cliente (4).
4. (Omissis) (5).
Art. 15. (Strutture ricettive all’aria aperta gestite dalle associazioni senza scopo di lucro)
1. Le strutture ricettive all’aria aperta gestite dalle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali o sociali possiedono le caratteristiche e i requisiti previsti dalla presente legge e dallo specifico regolamento per i campeggi o i villaggi turistici, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni regionali.
Art. 16. (Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi) (6)
1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all’aria aperta di cui agli articoli 13 e 14, possono consistere in:
a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e collocati in piazzole di tipo villaggio turistico;
b) case mobili, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio occupate in modo stanziale;
c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e collocati nelle piazzole in modo stanziale.
2. Gli allestimenti di cui al comma 1, lettere b) e c) non sono soggetti a titolo edilizio.
3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole, dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.
Art. 17. (Divieti)
1. Nei complessi ricettivi all’aria aperta disciplinati dal presente capo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, è vietato:
a) il mutamento della destinazione d’uso dei manufatti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a);
b) la vendita delle piazzole, l’affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati;
c) ogni forma di utilizzazione delle piazzole che possa in alcun modo configurarsi come privatizzazione o limitazione dell’offerta al pubblico.
TITOLO III
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 18. (Tipologie)
1. Il presente titolo individua e disciplina le seguenti strutture ricettive denominate:
a) case per ferie;
b) ostelli per la gioventù;
c) rifugi alpini ed escursionistici;
d) affittacamere;
e) bed & breakfast;
f) case e appartamenti per vacanze;
g) appartamenti ammobiliati ad uso turistico;
h) aree di sosta;
i) mini aree di sosta;
j) agriturismo.
CAPO II
DEFINIZIONE DELLE STRUTTURE
Art. 19. (Case per ferie)
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni e enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2. In attuazione di apposite convenzioni, nelle case per ferie gestite da aziende è consentito altresì ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende.
3. Le predette strutture ricettive possono altresì essere strutturate ed attivate per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Art. 20. (Ostelli per la gioventù)
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani, dei gruppi di giovani e dei loro accompagnatori gestite, in forma diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.
Art. 21. (Rifugi alpini ed escursionistici)
1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti e escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa.
3. I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.
Art. 22. (Affittacamere)
1. Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei camere, sprovviste di cucina o posto-cottura, ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione, ammobiliate, poste in uno stesso stabile o in stabili adiacenti.
2. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare.
3. Gli esercizi di affittacamere possono anche essere condotti, in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale o saltuario, da coloro che gestiscono fino a tre camere, avvalendosi della loro organizzazione familiare. In tali casi non possono essere gestite ulteriori analoghe tipologie ricettive condotte a carattere occasionale o saltuario. Gli esercizi di affittacamere condotti a carattere occasionale o saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima colazione.
Art. 23. (Bed & breakfast)
1. Costituisce struttura ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte dell’abitazione di residenza, fino ad un massimo di tre camere, nonché i locali comuni, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione.
Art. 24. (Case e appartamenti per vacanze)
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l'affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.
2. Agli effetti della presente legge è considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata da chi concede in affitto a turisti, con i limiti, le dotazioni ed i servizi di cui al comma 1, più di tre unità abitative.
3. In deroga a quanto disposto al comma 2, è considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata su un numero non superiore a tre unità abitative da imprese che ne hanno la gestione a qualunque titolo per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.
4. Assumono la denominazione di "residence" le strutture ricettive di case e appartamenti per vacanze, costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione ubicate in uno stabile a corpo unico o a più corpi, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata e dotata di locali igienici e di cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.
Art. 25. (Appartamenti ammobiliati ad uso turistico)
1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o gli usufruttuari che danno in affitto a turisti, direttamente o attraverso agenzie immobiliari, unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi e sempre che l’attività non sia organizzata in forma di impresa.
2. In deroga a quanto disposto al comma 1, i Comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000 possono prevedere l’assoggettabilità alle disposizioni di cui all’articolo 24.
3. Le agenzie immobiliari intermediano la locazione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico quali mandatarie iscritte nella specifica sezione "mandatari a titolo oneroso" del ruolo di cui all’articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 39 (modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore).
Art. 26. (Mini-aree di sosta)
1. Gli enti locali possono allestire mini-aree di sosta aventi un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico effettuato esclusivamente mediante l’utilizzo di tende.
Art. 27. (Aree di sosta)
1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall’articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni e dall’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
2. I Comuni, singolarmente o in forma aggregata, provvedono ad integrare i propri strumenti urbanistici individuando, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta, e definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture, privilegiando nell’ordine:
a) la realizzazione e la gestione diretta;
b) la possibilità di reperire piazzole destinate ad aree di sosta nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali, anche mediante ampliamenti delle stesse.
3. L’autorizzazione a soggetti privati per la realizzazione o la gestione di aree di sosta è consentita solo qualora non siano realizzabili le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
4. Nelle strutture ricettive all’aria aperta su richiesta dei Comuni, ai sensi del comma 3, è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dallo specifico regolamento.
Art. 28. (Norma di rinvio)
1. La disciplina degli agriturismi è contenuta nella vigente normativa regionale.
TITOLO IV
STRUTTURE BALNEARI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 29. (Tipologie)
1. Il presente titolo individua e disciplina le seguenti strutture balneari denominate:
a) stabilimenti balneari;
b) spiagge libere attrezzate;
c) spiagge libere;
d) spiagge asservite.
CAPO II
DEFINIZIONI DELLE STRUTTURE
Art. 30. (Stabilimenti balneari)
1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l’offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione.
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal capo VI della legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (testo unico in materia di commercio), per l’esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d’impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
Art. 31. (Spiagge libere attrezzate)
1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al fine di garantire l’uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta, dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi.
2. Le spiagge libere attrezzate possono altresì essere dotate di impianti ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI della l.r. 1/2007, nonchè per l’esercizio di attività connesse alla balneazione e di quelle attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d’impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni (7).
Art. 32. (Spiagge libere)
1. Sono spiagge libere le aree, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all’uso pubblico.
2. Le spiagge libere possono essere provviste, a cura dei Comuni, di attrezzature minime ad uso gratuito.
3. I Comuni sono tenuti a curare la pulizia delle spiagge libere, per garantirne la fruibilità.
Art. 33. (Spiagge asservite a strutture ricettive)
1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive quelle riservate, ai sensi della relativa concessione demaniale, all’utilizzo esclusivo degli alloggiati nelle strutture ricettive e loro ospiti nonché di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni organizzati.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, i Comuni non potranno fare ricorso a un cambio di destinazione d’uso delle spiagge libere e delle spiagge libere-attrezzate.
Art. 34. (Norme comuni alle strutture balneari)
1. Alle strutture balneari di cui al presente capo si applicano le direttive contenute nel piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, approvato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti), nonché le linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, adottati ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della l.r. 13/1999.
TITOLO V
CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO
Art. 35. (Centri di immersione e di addestramento subacqueo)
1. I centri di immersione e di addestramento subacqueo iscritti al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 (riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) sono imprese turistiche.
2. La disciplina dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è regolata dalla legge regionale 4 luglio 2001 n. 19 (norme per la disciplina degli operatori del turismo subacqueo).
TITOLO VI
NORME COMUNI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 36. (Complessi turistico ricettivi)
1. Qualora strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta, case e appartamenti per vacanze nonché stabilimenti balneari, gestiti da un unico o più titolari, insistano su aree adiacenti possono utilizzare congiuntamente i servizi, i locali, gli spazi, le attrezzature, gli impianti e le dotazioni comuni.
2. Lo specifico regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei complessi turistici di cui al comma 1 garantendo il rispetto degli standard previsti nelle rispettive classificazioni.
Art. 37. (Denominazione)
1. Nel territorio comunale non possono essere utilizzate, per la medesima tipologia di esercizio ricettivo o balneare, uguali denominazioni.
2. Non è consentito l'inserimento nelle denominazioni di indicazioni atte a creare confusione sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione degli esercizi.
Art. 38. (Denominazioni aggiuntive)
1. I regolamenti possono individuare denominazioni aggiuntive utili alla valorizzazione e alla promozione di particolari segmenti dell’offerta ricettiva nonché specializzazioni e caratterizzazioni relativamente alle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge e dalla vigente legislazione regionale.
2. Per gli alberghi ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1, il regolamento può individuare requisiti specifici anche in deroga a quanto disposto dalla presente legge.
Art. 39. (Segno distintivo e insegna)
1. Le strutture ricettive e balneari espongono un segno distintivo che riporta la tipologia e il livello di classificazione ad esse attribuito, nonché un’insegna con la denominazione.
Art. 40. (Periodi di apertura)
1. Le strutture ricettive, con esclusione di quelle gestite con carattere occasionale o saltuario, sono considerate:
a) ad apertura annuale quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;
b) ad apertura stagionale quando effettuano un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.
2. Le strutture balneari possono esercitare l’attività anche al di fuori della stagione balneare per l’erogazione di servizi connessi all’elioterapia o altri servizi connessi al benessere della persona, allo svago, al tempo libero. Lo specifico regolamento disciplina le modalità per l’esercizio di tali attività. In tali periodi l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all’effettivo esercizio dell’attività prevalente.
3. I titolari delle strutture ricettive, delle strutture balneari nonché i proprietari di appartamenti ammobiliati ad uso turistico o le agenzie immobiliari quali loro mandatarie comunicano ogni anno alla Provincia e al Comune, con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti, i periodi di attività riferiti all’anno successivo.
Art. 41. (Elenco regionale delle strutture ricettive e balneari)
1. La Regione, nell’ambito del proprio sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006 n. 42 (istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria), costituisce e sviluppa, in maniera cooperativa con gli altri enti coinvolti, banche dati relative alle strutture ricettive e balneari nell’ottica di perseguire una migliore operatività e di disporre di servizi informativi per l’utenza turistica.
2. Le Province, anche attraverso specifiche intese con l'Agenzia regionale di Promozione Turistica "In Liguria", nell’ambito delle attività di promozione, secondo quanto previsto dai regolamenti, curano la pubblicazione dell’annuario delle strutture ricettive e balneari e la diffusione dei dati.
Art. 42. (Stipula polizza assicurativa)
1. I titolari delle strutture ricettive e balneari disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
Art. 43. (Uso occasionale di strutture a fini ricettivi)
1. L'uso occasionale a fini ricettivi di strutture, anche galleggianti, non ricomprese tra le strutture ricettive di cui alla presente legge, è consentito in deroga alle vigenti disposizioni, previo nulla osta del Comune, per periodi definiti in occasione di eventi straordinari.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dal Comune dopo aver accertato la sussistenza di adeguati requisiti soggettivi, di sicurezza e igienico-sanitari in relazione al numero degli utenti ed al tipo di struttura.
Art. 44. (Strutture ubicate nel territorio di più Comuni)
1. Ai fini della presente legge le strutture ricettive e balneari che insistono sul territorio di più Comuni si considerano appartenenti al Comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio stesso.
Art. 45. (Multiproprietà)
1. I regolamenti disciplinano le modalità di gestione delle strutture ricettive oggetto di contratti di multiproprietà come previsto dal decreto legislativo 9 novembre 1998 n. 427 (attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili).
Art. 46. (Conversione di tipologie)
1. Per gli esercizi ricettivi, con esclusione di quelli di cui all’articolo 6, gravati da vincoli di destinazione d’uso a seguito di erogazione di contributi regionali, la Giunta regionale, su richiesta del titolare, autorizza, qualora ne riconosca l’opportunità ai fini turistici, acquisito il parere favorevole del Comune competente, la conversione da una tipologia ricettiva all’altra tra quelle previste dalla presente legge.
2. La conversione di tipologia di cui al comma 1 consente il mantenimento dei contributi erogati.
3. Qualora la struttura derivante dalla conversione sia di tipo alberghiero la stessa deve possedere un livello di classificazione non inferiore a tre stelle.
Art. 47. (Modalità di calcolo)
1. I risultati di calcolo relativi alle percentuali previste nella presente legge si devono intendere arrotondati all’unità più vicina.
CAPO II
CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E BALNEARI
Art. 48. (Classificazione delle strutture ricettive e balneari)
1. Le strutture ricettive di cui al Titolo II sono classificate dalle Province attribuendo un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dagli specifici regolamenti. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi e le loro dipendenze (da una a cinque stelle), tre per le residenze turistico-alberghiere e le loro dipendenze, tre per le locande (da due a quattro stelle), tre per le residenze d’epoca (da tre a cinque stelle) e per gli alberghi diffusi, tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da una a quattro stelle). Gli alberghi classificati cinque stelle in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di alta classe internazionale assumono la denominazione "lusso".
2. Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della «casa madre» e delle dipendenze è effettuata congiuntamente.
3. Gli esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze e bed & breakfast sono classificati dalle Province in tre livelli secondo quanto disposto dallo specifico regolamento.
4. Le altre strutture ricettive di cui al Titolo III, diverse da quelle di cui al comma 3, nonché le strutture di cui all’articolo 15, sono classificate in un'unica categoria.
5. Gli stabilimenti balneari sono classificati dalle Province attribuendo un numero di stelle marine variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dallo specifico regolamento.
6. Le spiagge libere attrezzate sono classificate in un’unica categoria.
7. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico e le spiagge libere non sono soggetti a classificazione.
8. Le spiagge asservite alle strutture ricettive sono classificate unitamente alle stesse.
Art. 49. (Attribuzione della classificazione e sua validità)
1. L’attribuzione del livello di classificazione è obbligatoria ed è condizione pregiudiziale per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività delle strutture ricettive e balneari.
2. I singoli regolamenti disciplinano le procedure per l’attribuzione della classificazione alle strutture ricettive e balneari previste dalla presente legge nonché le modalità per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3.
3. Al fine dell’attribuzione della classificazione, il titolare di una nuova struttura ricettiva o balneare presenta alla Provincia competente una dichiarazione contenente le caratteristiche e le attrezzature delle strutture con le modalità ed i termini previsti dai regolamenti.
4. Il titolare della struttura ricettiva o balneare, in caso di variazioni dei dati contenuti nel modello di classificazione, presenta alla Provincia una nuova dichiarazione con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti.
5. Le Province, sulla base delle comunicazioni di cui ai commi 3 e 4, provvedono, a seguito di eventuale sopralluogo, all’attribuzione della classificazione.
6. Ai fini dell’attribuzione della classificazione le Province utilizzano il sistema informativo regionale.
Art. 50. (Classificazione provvisoria)
1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al titolo II o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, richiedono alla Provincia una classificazione provvisoria secondo le modalità previste dai regolamenti. La classificazione provvisoria è condizione per il rilascio del titolo edilizio.
Art. 51. (Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione)
1. Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dall’articolo 52 la Provincia, sentito eventualmente il Comitato Tecnico di cui all’articolo 54, prescrive i necessari adeguamenti da apportare alle strutture ricettive e balneari entro un termine non superiore a centottanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine la Provincia dispone la declassificazione della struttura.
2. Qualora vengano rilevate carenze dei requisiti o delle dotazioni obbligatori per il livello di classificazione attribuito, la Provincia prescrive i necessari adeguamenti da apportare entro un termine non superiore a centoventi giorni. Trascorso inutilmente tale termine la Provincia dispone la declassificazione della struttura.
3. Qualora si riscontrino carenze o difformità gravi rispetto a quanto disposto dai regolamenti o nel caso di strutture già classificate al livello più basso, la Provincia, previa diffida ad apportare i necessari adeguamenti, dispone la sospensione della classificazione per un periodo massimo di centottanta giorni e ne dà comunicazione al Comune per la sospensione dell’autorizzazione. Trascorso inutilmente il termine previsto nella diffida la Provincia dispone la revoca della classificazione.
4. La Provincia dispone la revoca o la sospensione della classificazione nei casi in cui riceve comunicazione di provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività emanato da parte del Comune.
Art. 52. (Qualità delle strutture ricettive e balneari)
1. Gli immobili sedi delle strutture ricettive, le opere di difficile e facile rimozione delle strutture balneari, le relative attrezzature, arredi, impianti e dotazioni devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione, devono essere di qualità adeguata al livello di classificazione e devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dall’elenco di cui all’articolo 53.
Art. 53. (Elenco caratteristiche qualitative)
1. La Regione, anche avvalendosi dei Comitati Tecnici di cui all’articolo 54, approva l’elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive e balneari, quale strumento operativo di valutazione del livello del decoro e della qualità delle dotazioni, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi delle strutture ricettive e balneari (8).
Art. 54. (Comitati tecnici)
1. E’ istituito, presso ogni Provincia, un Comitato tecnico con funzioni di consulenza alla Regione, ai fini dell’articolo 53, nonché con funzioni di supporto alle Province.
2. Ciascun Comitato è nominato dalla Provincia, dura in carica cinque anni ed è composto da:
a) tre dipendenti della Provincia con competenze specifiche in materia;
b) due dipendenti della Regione con competenze specifiche in materia, designati dal Presidente della Giunta regionale;
c) un esperto designato dall’ANCI.
3. Il Comitato è integrato da tre rappresentanti per ciascuna categoria delle strutture ricettive e balneari, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, convocati in relazione agli argomenti all'ordine del giorno delle singole sedute.
4. Nel caso l’argomento all’ordine del giorno della singola seduta del Comitato riguardi uno specifico ambito territoriale il Comitato è integrato dai Sindaci dei Comuni territorialmente interessati.
5. I regolamenti disciplinano le modalità di funzionamento dei Comitati Tecnici ed eventuali forme di loro coordinamento.
Art. 55. (Valorizzazione dell’offerta turistica)
1. Al fine di pervenire alla valorizzazione dell’offerta ricettiva e balneare, anche con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale, la Regione promuove iniziative di certificazione della qualità.
CAPO III
PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Art. 56. (Autorizzazione all’esercizio)
1. L’esercizio delle attività in strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta e balneari, con l’esclusione delle spiagge libere, è subordinato al rilascio dell’autorizzazione al titolare della stessa da parte del Comune in cui è ubicata la struttura, con l’indicazione del livello di classificazione, del periodo di apertura effettuato e, limitatamente alle strutture ricettive, della capacità ricettiva.
2. Oltre all’attribuzione della classificazione di cui agli articoli 48 e 49, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso:
a) per le strutture ricettive:
1) dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
2) dell’iscrizione al Registro delle imprese di cui alla l. 580/1993 con esclusione delle ditte individuali per le quali l’iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall’avvio dell’attività e di quelle gestite con carattere occasionale o saltuario;
3) del nulla osta igienico sanitario e delle certificazioni relative all’impiantistica e in materia di sicurezza;
4) della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all’articolo 42;
b) per le strutture balneari:
1) dei requisiti di cui alla lettera a);
2) della concessione demaniale marittima.
3. Per l’esercizio delle attività di cui al Titolo III, con l’esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'articolo 25, si applica l’istituto della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo). La dichiarazione è inviata al Comune ove è ubicato l’esercizio.
4. Ogni variazione degli elementi contenuti nella autorizzazione, nelle dichiarazioni di inizio attività nonché nelle comunicazioni è resa nota al Comune entro trenta giorni dal suo verificarsi.
5. Il rilascio dell'autorizzazione abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo II ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Nelle strutture ricettive all’aria aperta l’autorizzazione consente altresì le attività di spaccio commerciale e di rimessaggio di cui all’articolo 12, comma 2.
6. Il rilascio dell’autorizzazione abilita i titolari delle strutture balneari alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dal capo VI della l.r. 1/2007.
7. La locazione, anche saltuaria od occasionale, di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche mediante agenzie immobiliari quali mandatarie, è comunicata dal proprietario o dall'agenzia mandataria, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, al Comune e alla Provincia ove sono ubicati gli appartamenti.
Art. 57. (Sospensione della autorizzazione)
1. Il Comune sospende l’autorizzazione all’esercizio di una struttura di cui alla presente legge:
a) per un periodo da tre a quindici giorni in caso di reiterazione di infrazioni di cui all’articolo 68;
b) qualora la Provincia comunichi di avere sospeso la classificazione ai sensi dell’articolo 51, comma 3;
c) nel caso di sospensione temporanea dell’attività per interventi di rilevante ristrutturazione superiori ai dodici mesi.
2. Nei casi di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, il Comune ne dà comunicazione alla Provincia per l’emanazione dei provvedimenti di competenza.
Art. 58. (Revoca della autorizzazione)
1. Il Comune revoca l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di una struttura di cui alla presente legge qualora:
a) la Provincia comunichi di avere revocato la classificazione ai sensi dell’articolo 51, comma 3;
b) il titolare dell’autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa;
c) la struttura ricettiva non sia più in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalle leggi vigenti;
d) si configurino casi di reiterazione delle infrazioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 66;
e) si configuri il caso previsto dall’articolo 59, commi 2 e 3;
f) la concessione demaniale per le strutture balneari sia revocata.
2. Nei casi di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività il Comune ne dà comunicazione alla Provincia per l’emanazione dei provvedimenti di competenza.
Art. 59. (Sospensione temporanea volontaria)
1. I titolari delle strutture disciplinate dalla presente legge, che intendano, durante il periodo di apertura dichiarato, sospendere temporaneamente l’attività per un periodo superiore a otto giorni, devono darne comunicazione, con preavviso di almeno quindici giorni, al Comune e alla Provincia indicandone i motivi e la durata.
2. La sospensione temporanea, fatto salvo il caso di interventi di rilevante ristrutturazione delle strutture ricettive, non può essere superiore, nell’arco dell’anno, a tre mesi, prorogabili dal Comune di altri tre mesi, per fondati e comprovati motivi; trascorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata e l'autorizzazione è revocata. Complessivamente le sospensioni temporanee non possono superare i dodici mesi nell’arco di un quinquennio.
3. In caso di cessazione dell’attività, il titolare deve darne, salvo casi eccezionali, comunicazione, con preavviso di almeno centoventi giorni, al Comune e alla Provincia.
Art. 60. (Prezzi delle strutture)
1. I titolari delle strutture ricettive, inclusi gli agriturismo, delle strutture balneari nonché i proprietari di appartamenti ammobiliati ad uso turistico o le agenzie immobiliari quali loro mandatarie comunicano, ogni anno, alle Province, con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti, i prezzi che intendono applicare dal 1° gennaio dell'anno successivo, specificando le tariffe applicate differenziate per i singoli periodi.
2. Eventuali variazioni di prezzi e dei periodi di apertura, comunicati ai sensi del comma 1, a valere dal 1° giugno al 31 dicembre successivi, devono pervenire entro il 1° marzo.
3. (Omissis) (9).
4. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, della comunicazione di cui al comma 1, devono essere applicate le tariffe dell’anno precedente.
5. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di inizio dell’attività.
6. In caso di cessione della struttura, il subentrante è obbligato alla comunicazione solo qualora intenda variare i prezzi in essere.
7. In caso di variazione del livello di classificazione della struttura, la prima eventuale comunicazione di variazione dei prezzi è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla variazione della classificazione.
8. I regolamenti stabiliscono le modalità di comunicazione dei prezzi e della loro esposizione al pubblico all’interno delle singole strutture.
9. Le Province, per la gestione dei dati relativi ai prezzi delle strutture, utilizzano il sistema informativo regionale.
CAPO IV
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 61. (Vigilanza e sanzioni)
1. Spettano alle Province e ai Comuni le funzioni di vigilanza rispetto all’attività di propria competenza e l’applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
2. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si provvede ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all’ente che ha accertato la violazione.
Art. 62. (Sanzioni comuni alle strutture ricettive e balneari) (10)
1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di un esercizio ricettivo o balneare disciplinato dalla presente legge che:
a) dichiara, al fine dell’attribuzione della classificazione, elementi non veritieri;
b) non espone il segno distintivo ovvero omette di indicare, nella denominazione o nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto, la tipologia e la classificazione riconosciuta all’esercizio;
c) fa risultare nel segno distintivo esposto, nella denominazione, nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto e diffuso anche tramite internet o mediante iniziative promozionali dirette, indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dalla Provincia o pubblicizza la struttura in spazi promozionali dedicati a strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie;
d) non provvede entro trenta giorni a dichiarare le variazioni dei dati contenuti nel modello di classificazione;
e) non fornisce alla Provincia le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;
f) omette di comunicare preventivamente al Comune o alla Provincia la sospensione o la cessazione dell’attività ai sensi dall’articolo 59;
g) non espone in modo visibile al pubblico l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e il modello di classificazione;
h) non provvede ad inoltrare la dichiarazione dei requisiti necessari all’attribuzione del livello di classificazione, ai sensi dell’articolo 69, comma 1;
i) non provvede alla stipula di polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 42.
Art. 63. (Sanzioni relative al Titolo II: strutture alberghiere e all’aria aperta) (11)
1. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chi gestisce una struttura ricettiva sprovvisto della relativa autorizzazione o della classificazione.
2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una delle strutture ricettive che ecceda i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione.
3. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura alberghiera che non rispetta i limiti di cui agli articoli 6 comma 2 e 7 comma 2.
4. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura ricettiva all’aria aperta che consente, nei periodi di chiusura, l'utilizzo dei mezzi di pernottamento ivi parcheggiati o comunque posti in rimessaggio.
5. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, il titolare di una struttura ricettiva all’aria aperta che realizzi o installi, in piazzole di tipo villaggio turistico, unità abitative e case mobili aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.
6. Sono obbligati, in solido, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, il titolare di una struttura ricettiva all’aria aperta, ivi comprese le strutture classificate parco per vacanze di cui all’articolo 71, comma 1, e il cliente che installino, in piazzole occupate in modo stanziale, case mobili, unità abitative prefabbricate e caravan con eventuali preingressi non fissamente ancorate al suolo aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento (12).
7. (Omissis) (13).
Art. 64. (Sanzioni relative al Titolo III: altre strutture ricettive) (14)
1. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi gestisce una struttura disciplinata dal titolo III sprovvisto del relativo titolo abilitativo o della classificazione.
2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva che:
a) ospita nelle case per ferie persone diverse da quelle indicate all’articolo 19, commi 1 e 2;
b) eccede i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione, fatte salve le situazioni di necessità per i rifugi alpini e escursionistici;
c) ospita nelle aree di sosta di cui all’articolo 27 un numero di caravan o autocaravan superiore a quello consentito, ovvero consente il protrarsi della sosta oltre il termine stabilito dallo specifico regolamento.
3. Il titolare di bed & breakfast è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 qualora eserciti l’attività in periodi diversi da quelli comunicati ai sensi dell’articolo 40, comma 3.
4. Il titolare di bed & breakfast è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 qualora non mantenga la residenza presso l’unità abitativa sede dell’attività.
5. Il titolare di affittacamere, gestito con carattere occasionale o saltuario, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 qualora eserciti l’attività in periodi diversi da quelli comunicati ai sensi dell’articolo 40, comma 3.
6. Il titolare di attività condotta con carattere occasionale o saltuario che ecceda i limiti della capacità ricettiva stabilita dallo specifico regolamento è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
Art. 65. (Sanzioni relative agli appartamenti ammobiliati per uso turistico) (15)
1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi affitta appartamenti ammobiliati per uso turistico o l’agenzia immobiliare quale sua mandataria senza ottemperare alla comunicazione di cui all’articolo 56, comma 7.
2. È soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a 3.000,00 il locatore o l’agenzia immobiliare quale sua mandataria che affitta appartamenti non in possesso delle caratteristiche e delle dotazioni, nonché non rende disponibili i servizi previsti dallo specifico regolamento.
Art. 66. (Sanzioni relative al Titolo IV: strutture balneari) (16)
1. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 chi gestisce uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata o una spiaggia asservita sprovvisto della relativa autorizzazione o classificazione.
2. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 4.500,00 il titolare di una spiaggia asservita che consente l’accesso a soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 33.
3. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 il titolare di una struttura balneare che eccede i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione.
4. E’ fatta salva l’applicazione delle sanzioni in materia di demanio marittimo.
Art. 67. (Sanzioni relative al Titolo V: norme comuni) (17)
1. Chiunque svolga le attività di cui all’articolo 43 in assenza del nulla-osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.
2. Chiunque svolga le attività di cui all’articolo 43 in difformità del nulla-osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
Art. 68. (Sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi) (18)
1. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, che viene raddoppiata in caso di reiterazione, il titolare di una struttura ricettiva che applica prezzi difformi da quelli comunicati ai sensi dell’articolo 60.
2. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00, che viene raddoppiata in caso di reiterazione, il titolare di una struttura balneare che applica prezzi difformi da quelli comunicati ai sensi dell’articolo 60.
3. Sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00 il titolare di una struttura ricettiva o balneare, nonché i locatari di appartamenti ammobiliati ad uso turistico o le agenzie immobiliari quali loro mandatarie che:
a) non presentano la denuncia della variazione dei prezzi, delle attrezzature e dei periodi di apertura (19);
b) non espongono i prezzi o li espongono in modo difforme dalle modalità stabilite dai regolamenti;
c) non presentano per le nuove strutture la denuncia annuale dei prezzi e delle attrezzature.
4. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 il titolare di una struttura ricettiva o balneare che non rispetta i termini e le modalità previste dai regolamenti per le denunce dei prezzi e delle attrezzature.
5. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00, che viene raddoppiata in caso di reiterazione, il proprietario di un appartamento ammobiliato ad uso turistico o l’agenzia immobiliare quale sua mandataria che applica prezzi difformi da quelli comunicati ai sensi dell’articolo 60.
CAPO V
NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 69. (Norme transitorie comuni)
1. In sede di prima applicazione della presente legge i titolari delle strutture ricettive e balneari, presentano alla Provincia competente, al fine dell’attribuzione della nuova classificazione, una dichiarazione riguardante le caratteristiche e le attrezzature delle strutture con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti (20).
2. La Provincia competente per territorio, sulla base delle dichiarazioni delle caratteristiche e attrezzature delle strutture ricettive o balneari, presentate ai sensi del comma 1, procede all’attribuzione della classificazione utilizzando il sistema informativo regionale.
3. La Provincia, successivamente all’attribuzione della classificazione ai sensi dei commi 1 e 2 provvede alla verifica entro ventiquattro mesi, tramite sopralluogo, di quanto dichiarato dal titolare ai fini della classificazione. A seguito del sopralluogo la Provincia procede alla conferma della classificazione o se del caso alla riclassificazione.
4. La validità della classificazione attribuita ai sensi della l.r. 11/1982 è prorogata fino ai termini previsti dagli specifici regolamenti.
5. I regolamenti di cui all’articolo 2, sono approvati:
a) per le strutture ricettive alberghiere, di cui al Titolo II capo I, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per le altre strutture ricettive, di cui al Titolo III, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) per le strutture balneari, di cui al Titolo IV, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) per le strutture ricettive all'aria aperta, di cui al Titolo II capo II, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 70. (Norme transitorie per le strutture ricettive alberghiere)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 69 comma 1, le strutture ricettive alberghiere, non dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla presente legge o agli specifici regolamenti, mantengono il livello di classificazione posseduto non oltre il termine massimo del 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dello specifico regolamento, secondo quanto disposto e con le modalità previste dal regolamento stesso. Decorso tale termine senza che si sia adempiuto ai necessari adeguamenti si provvede alla modifica del livello di classificazione o, se del caso, alla revoca della classificazione attribuita, secondo quanto disposto e con le modalità previste dal regolamento medesimo (21).
Art. 71. (Norme transitorie per le strutture ricettive all’aria aperta) (22)
1. Le strutture ricettive all’aria aperta classificate parco per vacanza, ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) possono mantenere tale classificazione, fermo restando quanto previsto all’articolo 56, con le modalità disposte dallo specifico regolamento o, in alternativa, i titolari sono tenuti a chiedere la classificazione a campeggio o villaggio turistico, previo adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalle norme vigenti, sulla base delle previsioni del progetto di cui al comma 5.
2. Nelle piazzole delle strutture classificate parco per vacanze di cui al comma 1, campeggio e villaggio turistico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge occupate in modo stanziale per periodi temporanei e con l’obbligo da parte del cliente di rimozione degli allestimenti al termine del periodo contrattuale, è consentita l’installazione di:
a) caravan ed eventuali preingressi contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento e aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento;
b) case mobili e manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, aventi le caratteristiche individuate nello specifico regolamento, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento.
3. L’installazione degli allestimenti di cui al comma 2 non è soggetta a rilascio di titolo edilizio.
4. Le aziende ricettive all’aria aperta, classificate campeggi o villaggi turistici, non dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla presente legge e allo specifico regolamento, mantengono il livello di classificazione posseduto non oltre il termine massimo del 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, secondo quanto disposto e con le modalità previste dal medesimo del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento. Decorso tale termine senza che si sia adempiuto ai necessari adeguamenti si provvede alla modifica del livello di classificazione o, se del caso, alla revoca della classificazione attribuita, secondo quanto disposto e con le modalità previste dallo specifico regolamento (23).
5. Al fine di ottemperare a quanto disposto dai commi 2 e 4, i titolari delle strutture ricettive all’aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, a presentare un progetto volto alla trasformazione o all’adeguamento delle strutture. Tale progetto è inviato alla Provincia ai fini della conseguente verifica e dell’attribuzione della pertinente classificazione, previa acquisizione del titolo edilizio, ove richiesto, a norma dell’articolo 16.
6. Le strutture ricettive all’aria aperta, esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore della l.r. 11/1982, dotate di strutture per il pernottamento non rientranti tra quelle delle tipologie all’aria aperta, purché in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera secondo la presente legge, possono mantenere tale qualificazione. La deroga non opera per gli eventuali ampliamenti successivi alla data di entrata in vigore della l.r. 11/1982.
7. Le strutture ricettive all’aria aperta, gestite da associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali o sociali, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla stessa e allo specifico regolamento, vengono classificate al livello una stella non oltre il termine massimo del 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, termine entro il quale devono provvedere ad effettuare gli adeguamenti richiesti, pena la revoca della classificazione, secondo quanto disposto e con le modalità previste dallo specifico regolamento (24).
Art. 72. (Norme transitorie per le altre strutture ricettive e balneari)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 69, comma 1, le altre strutture ricettive e balneari, non dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla presente legge o agli specifici regolamenti, sono classificate nel livello più basso non oltre il termine massimo del 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, termine entro il quale i titolari devono provvedere agli adeguamenti necessari, pena la revoca della classificazione, secondo quanto disposto e con le modalità previste dagli specifici regolamenti (25).
2. Le autorizzazioni all’esercizio rilasciate in capo alle strutture di cui al comma 1, esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere integrate con gli estremi della classificazione di cui agli articoli 48 e 49.
Art. 73. (Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 74. (Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate, sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive);
b) legge regionale 18 gennaio 1983 n. 3 (integrazioni alla l.r. 11/1982 – norme per i livelli di classificazione delle aziende ricettive);
c) legge regionale 24 marzo 1983 n. 10 (modificazioni ed integrazioni alla l.r. 11/1982 in materia di classificazione delle aziende ricettive);
d) legge regionale 24 gennaio 1985 n. 5 (modificazioni e integrazioni alle ll.rr. 11/1982 e 26/1979 in materia di ricettività turistica e agrituristica);
e) legge regionale 6 giugno 1989 n. 14 (norme per l’attuazione del regime dei prezzi concordati per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche);
f) legge regionale 17 luglio 1991 n. 10 (modificazioni e integrazioni alla l.r. 14/1989 concernenti i prezzi concordati per strutture ricettive turistiche);
g) legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);
h) legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7 (modificazioni e integrazioni alle ll.rr. 11/1982 e 14/1989 in materia di disciplina delle strutture ricettive);
i) legge regionale 15 dicembre 1993 n. 58 (norme per l’esercizio dell’attività professionale di direttore d’albergo e modificazione delle tabelle B e C dell’allegato alla l.r. 11/1982 "norme per la classificazione delle aziende ricettive");
j) legge regionale 28 dicembre 1993 n. 62 (modificazioni e integrazioni alla l.r. 7/1993 recante norme per la classificazione delle strutture ricettive);
k) legge regionale 5 maggio 1994 n. 23 (requisiti tecnici ed igienico sanitari delle strutture ricettive alberghiere);
l) legge regionale 28 marzo 1995 n. 18 (modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica);
m) legge regionale 29 luglio 1996 n. 31 (modifiche alla l.r. 23/1994 "Requisiti tecnici e igienico sanitari delle strutture ricettive alberghiere");
n) legge regionale 15 novembre 1996 n. 49 (istituzione e disciplina delle locande);
o) legge regionale 31 dicembre 1996 n. 54 (ulteriori modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica);
p) legge regionale 28 gennaio 2000 n. 5 (integrazione alla l.r. 13/1992 "disciplina delle strutture ricettive extralberghiere");
q) legge regionale 4 settembre 2001 n. 32 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1992 n. 11 "norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive");
r) legge regionale 12 marzo 2003 n. 8 (termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla l.r. 11/1982);
s) legge regionale 24 dicembre 2004 n. 34 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 "norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive");
t) legge regionale 23 dicembre 2005 n. 19 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 "norme per la classificazione delle aziende ricettive");
u) legge regionale 20 dicembre 2006 n. 43 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 "norme per la classificazione delle aziende ricettive");
v) legge regionale 21 dicembre 2007 n. 45 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 "norme per la classificazione delle aziende ricettive");
w) gli articoli 1, 2, 3, 6, 7 della legge regionale 29 maggio 1998 n. 18 (regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alle leggi regionali 4 marzo 1992 n. 11 (norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive) e 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).
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(1) Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.
(2) Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.
(3) Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.
(4) Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.
(5) Comma soppresso dall'art. 29 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.
(7) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2009, n. 33.
(8) Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.
(9) Comma soppresso dall'art. 29 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.
(10) L'applicazione del presente articolo è stata sospesa dall'art. 15 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10, sino all’approvazione degli specifici regolamenti attuativi.
(11) L'applicazione del presente articolo è stata sospesa dall'art. 15 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10, sino all’approvazione degli specifici regolamenti attuativi.
(12) Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.
(13) Comma soppresso dall'art. 29 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.
(14) L'applicazione del presente articolo è stata sospesa dall'art. 15 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10, sino all’approvazione degli specifici regolamenti attuativi.
(15) L'applicazione del presente articolo è stata sospesa dall'art. 15 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10, sino all’approvazione degli specifici regolamenti attuativi.
(16) L'applicazione del presente articolo è stata sospesa dall'art. 15 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10, sino all’approvazione degli specifici regolamenti attuativi.
(17) L'applicazione del presente articolo è stata sospesa dall'art. 15 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10, sino all’approvazione degli specifici regolamenti attuativi.
(18) L'applicazione del presente articolo è stata sospesa dall'art. 15 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10, sino all’approvazione degli specifici regolamenti attuativi.
(19) Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.
(20) Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.
(21) Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.
(22) Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.
(23) Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.
(24) Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.
(25) Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16.