Descrizione
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE
N. 27/2019 DEL 23.10.2019
OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI OCCUPANTI EDIFICI RESIDENZIALI A SEGUITO DEGLI ATTUALI EVENTI METEOROLOGICI
IL SINDACO
Dato atto che a seguito degli eventi meteorologici ed alluvionali dei giorni 21 e 22 ottobre 2019 si sono palesate situazioni di concreto pericolo per alcuni edifici residenziali siti nel territorio comunale;
Stante il permanere della situazione meteorologica di maltempo e la gravità comunicata da Regione Liguria Settore protezione civile sulle base delle previsioni di ARPAL per il giorno del 24 Ottobre 2019, con emanazione di allerta arancione a partire dalle ore 00.00;
Visti:
- La delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 498 del 27 marzo 2015 con la quale è stato adottato lo schema di aggiornamento del sistema di allertamento e delle linee guida per la pianificazione di protezione civile;
- La delibera della Giunta Regionale della Liguria n.1057 del 5 ottobre 2015 con la quale vengono approvate le procedure operative per l’allertamento e la gestione del rischio meteo idrogeologico e idraulico regionale e le linee guida per la pianificazione provinciale e comunale di emergenza.
Preso atto delle comunicazioni ricevute dalle autorità preposte (Regione Liguria, genio civile, protezione civile, polizia locale, vigili del fuoco) in merito allo stato di alcuni edifici residenziali, con la riserva di esaminare la situazione più approfonditamente secondo gli ordinari standard tecnici ed una volta terminato lo stato di allerta;
Preso altresì atto che si sono verificate alcune situazioni di pericolo permanente che rimarranno tali anche al cessare della situazione di maltempo;
Ritenuto di adottare un provvedimento contingibile ed urgente per prevenire situazioni di pericolo alle persone;
Tenuto conto:
- che l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimento, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell’articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”;
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l’art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
ORDINA
- Il divieto assoluto di soggiorno, transito o permanenza, fino a nuovo ordine e comunque fino all’accertamento della sussistenza dei requisiti di sicurezza e stabilità degli edifici per i proprietari e per le altre persone ivi residenti o presenti a qualsiasi titolo presso le seguenti unità abitative:
VIA VALLECALDA CIVICO 6
VIA CAMPAZZO CIVICO 40
VIA LIBERTA’ CIVICO 2 - Il divieto di soggiorno, transito o permanenza per i proprietari e per le altre persone ivi residenti o presenti a qualsiasi titolo, in via temporanea durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica emanati dal Sistema Regionale di Protezione Civile, per le unità abitative esposte a rischi di seguito specificate:
VIA VALLECALDA CIVICO 36 INTERNI 1 E 2
VIA VALLECALDA CIVICO 26 INTERNI 1 E 2
VIA VALLECALDA CIVICO 24 INTERNO 1 - Che i proprietari e le altre persone ivi residenti o presenti a qualsiasi titolo, delle unità abitative di seguito specificate dotate di piani superiori al livello di piena, dovranno rispettare l’osservanza delle norme comportamentali durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica, emanati dal Sistema Regionale di Protezione Civile, in particolare: “Durante l’alluvione, se sei in un luogo chiuso e ti trovi in locali interrati, seminterrati o al piano terra, sali ai piani superiori, evitando di utilizzare l’ascensore”, garage inclusi:
VIA MONGROSSO CIVICO 16
VIA MONGROSSO CIVICO 26
VIA PAPA GIOVANNI XXIII 77
VIA CARPENETA CIVICO 17, CIVICO 4 INTERNO 1, CIVICO 2 INTERNO 1, CIVICO 2 INTERNO 4
e che qualora non siano presenti o disponibili piani superiori al livello di piena siano applicate le prescrizione di cui al precedente punto 2; - Di dare mandato al servizio di protezione civile, sia associato di Unione di Comuni che volontario locale, di provvedere all’alloggio presso la palestra scolastica ed al vitto delle persone interessate, sia a titolo definitivo che permanente, autorizzandoli ad acquistare presso gli esercenti locali, a rotazione, vitto e generi di primo conforto a carico dell’amministrazione comunale;
- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, dando comunque mandato agli uffici di predisporre una puntuale informazione agli interessati tramite le metodologie ritenute più idonee;
Si dispone di dare immediata comunicazione della presente ordinanza alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale VV.FF. di Genova, alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile, alla Città Metropolitana, alla locale Stazione dei Carabinieri e alla Polizia Locale;
Il mancato rispetto del presente provvedimento comporto l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge.
Il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il responsabile del servizio di protezione civile associato in Unione di Comuni Com. Lorenzo Cagnolo.
Ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;
Gli atti del presente procedimento sono in visione presso il Comune di Campo Ligure
informa, inoltre
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Genova entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
Il provvedimento è pubblicato nell’albo pretorio online e sul sito web del Comune.
Dalla Residenza Municipale, li 23.10.2019
IL SINDACO
(Giovanni Oliveri)
Firmato a mezzo stampa