Descrizione
Ordinanza n.9 del 07/06/2022
Oggetto: Obblighi di condotta per i proprietari e/o conduttori di cani per la rimozione delle deiezioni liquide degli animali.
IL SINDACO
PREMESSO che:
il Regolamento per la tutela e il benessere degli animali approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 3 del 08.05.2013, all'articolo 15 prevede che, a garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi) per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliere dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico, o privato ad uso pubblico, e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura dell'Amministrazione. In caso di violazioni dei comportamenti sopra descritti, l'articolo 43 de citato regolamento, prevede l'applicazione nei confronti dei trasgressori e responsabili, delle sanzioni amministrative pecuniarie da 50 a 500 euro.
PRESO ATTO delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, arredo urbano, autoveicoli;
CONSIDERATO che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria; che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente; che il deturpamento e I t imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche a livello penale;
ATTESO che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti; che tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;
RITENUTO pertanto, necessario adottare un provvedimento volto alla salvaguardia del decoro urbano e dell'igiene del suolo pubblico, ad integrazione di quanto prescritto dall'art 15 del regolamento dell'Unione dei Comuni n.3 del 08.05.2013;
VISTI
- l'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii
- l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
- l'art. 13 della Legge n. 833/78 (attribuzioni dei Comuni - Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
ORDINA in via sperimentale in funzione di una prossima modifica regolamentare, ai fini della tutela della salute pubblica e del decoro urbano, a far data dal 10 giugno 2022 e sino al 31/12/2022, a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione: di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti; di riversare una congrua quantita t d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via; è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi, vetrine.
AVVERTE che per l'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza è stabilita una sanzione pecuniaria da 50 Euro a 500 Euro; fatte salve l'eventuale azione penale e risarcitoria per i danni cagionati; che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;
DISPONE che copia del presente provvedimento venga trasmesso agli organi di polizia operanti sul territorio ed in particolare a Comando Carabinieri Forestali di Campo Ligure, Comando Stazione Carabinieri di Campo Ligure, Comando Polizia Locale Unione Comuni SOL che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Campo Ligure.
Campo Ligure 07.06.2022